Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 3 al 5 ottobre 2021 nel territorio dei comuni di Savona, di Altare, di Bormida, di Cairo Montenotte, di Carcare, di Mallare, di Pallare, di Pontinvrea, di Quiliano, di Sassello e di Urbe, in provincia di Savona, e nel territorio dei comuni di Campo Ligure, di Rossiglione e di Tiglieto, della città metropolitana di Genova.
In attuazione della delibera del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2021, che ha dichiarato lo stato di emergenza per 12 mesi dalla data di deliberazione, in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 03 al 05 ottobre 2021 nel territorio dei comuni di Savona, di Altare, di Bormida, di Cairo Montenotte, di Carcare, di Mallare, di Pallare, di Pontinvrea, di Quiliano, di Sassello e di Urbe, in provincia di Savona, e nel territorio dei comuni di Campo Ligure, di Rossiglione e di Tiglieto, della città metropolitana di Genova, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile - ha emanato, in data 21/01/2022, l’Ordinanza n. 848 recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 3 al 5 ottobre 2021 nel territorio dei comuni di Savona, di Altare, di Bormida, di Cairo Montenotte, di Carcare, di Mallare, di Pallare, di Pontinvrea, di Quiliano, di Sassello e di Urbe, in provincia di Savona, e nel territorio dei comuni di Campo Ligure, di Rossiglione e di Tiglieto, della città metropolitana di Genova”.
Tale ordinanza, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 19/02/2022, prevede all’art. 8, in considerazione del grave disagio socio economico ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1218 del Codice Civile, per i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, e che abbiano residenza o sede legale e/o operativa nei territori sopra menzionati, il diritto di richiedere alle banche la sospensione delle rate dei mutui fino all’agibilità o all’abitabilità del predetti immobili e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza (ovvero fino al 23/12/2022), optando tra la sospensione dell’intera rata e quella della sola quota capitale. La richiesta di sospensione del pagamento delle rate deve essere accompagnata dalla autocertificazione del danno subito resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
La sospensione è concessa a titolo gratuito; si evidenzia che essa comporta un allungamento della durata complessiva del mutuo ipotecario e quindi un maggior importo degli interessi totali a carico del mutuatario.
I Clienti, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, hanno diritto di richiedere alle banche la sospensione delle rate, optando tra:
1. sospensione della sola quota capitale: in questa ipotesi la rata, rappresentata dalla sola quota interessi, viene rimborsata alle scadenze originarie stabilite nel contratto di mutuo. Il rimborso della quota capitale riprenderà al termine del periodo di sospensione, con conseguente allungamento del piano di rimborso per una durata pari al periodo di sospensione;
2. sospensione totale della rata: gli interessi maturati nel periodo di sospensione vengono rimborsati, senza applicazione di ulteriori interessi, a partire dal pagamento della prima rata successiva alla ripresa dell'ammortamento, con pagamenti periodici che si aggiungeranno alle rate contrattuali e con pari periodicità. La sospensione comporterà un allungamento del piano di rimborso per una durata pari al periodo di sospensione.
La sospensione deve essere richiesta alla Filiale, presso la quale è in essere il mutuo ipotecario:
• entro il termine del 26/04/2022;
• utilizzando i modelli disponibili presso la Filiale ed allegando l’autocertificazione del danno subito resa ai sensi del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445.