ANTIRICICLAGGIO – D.lgs 231/2007 novellato dal D.lgs 90/2017
Gli assegni bancari, postali e circolari emessi per importi pari o superiori a 1.000,00 euro devono recare l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.
Il saldo dei libretti di deposito al portatore non può essere pari o superiore a 1.000,00 euro.
Il trasferimento di denaro contante o titoli al portatore di importo pari o superiore a 3.000,00 euro, deve avvenire per il tramite banche, poste italiane o istituti di moneta elettronica.
Si avvisano i detentori di Libretti di Risparmio al Portatore che, in forza della normativa sopra indicata, gli stessi dovranno essere estinti obbligatoriamente entro il 31/12/2018. La presentazione all'incasso dei suddetti libretti dopo tale data comporterà l'irrogazione di sanzioni in misura compresa tra i € 250 e € 500.