Interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza sanitaria coronavirus COVID - 19:
SOSPENSIONE RATE MUTUI IPOTECARI
In attuazione della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 che ha dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale per 6 mesi, relativo al rischio sanitario connesso alle patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile ha emanato in data 29/02/2020, l’ordinanza n. 642 recante “Interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”.
Tale ordinanza, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 53 del 02/03/2020, prevede all’art. 1 in considerazione del grave disagio socio economico sociale ai sensi e per gli effetti di cui all’art.1218 del codice civile, per i soggetti titolari di mutui ipotecari e chirografari relativi agli edifici ubicati nel territorio dei comuni individuati nell’allegato 1, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica che abbiano residenza o sede legale e/o operativa nei medesimi edifici, il diritto di richiedere alle banche la sospensione delle rate dei mutui, optando tra la sospensione dell’intera rata e quella della sola quota capitale. La sospensione può avere durata fino alla data di cessazione dello stato di emergenza.
La richiesta di sospensione del pagamento delle rate deve essere accompagnata dalla autocertificazione del danno subito resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445. Visto l’ampliarsi delle aree colpite, verrà di conseguenza aggiornato l’allegato 1 con indicazione dei comuni e province interessate e delle relative scadenze per la presentazione delle domande.
La sospensione è concessa a titolo gratuito; si evidenzia che essa comporta un allungamento della durata complessiva del mutuo ipotecario e quindi un maggior importo degli interessi totali a carico del mutuatario.
I Clienti, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, hanno diritto di richiedere alle banche la sospensione delle rate, optando tra:
- sospensione della sola quota capitale: in questa ipotesi la rata, rappresentata dalla sola quota interessi, viene rimborsata alle scadenze originarie stabilite nel contratto di mutuo. Il rimborso della quota capitale riprenderà al termine del periodo di sospensione, con conseguente allungamento del piano di rimborso per una durata pari al periodo di sospensione;
- sospensione totale della rata: gli interessi maturati nel periodo di sospensione vengono rimborsati, senza applicazione di ulteriori interessi, a partire dal pagamento della prima rata successiva alla ripresa dell’ammortamento, con pagamenti periodici che si aggiungeranno alle rate contrattuali e con pari periodicità. La sospensione comporterà un allungamento del piano di rimborso per una durata pari al periodo di sospensione.
- entro il termine del 10/05/2020 per gli immobili siti nelle aree indicate nell’allegato 1; nel caso di ampliamento ad altre areeseguiranno ulteriori comunicazioni.
- utilizzando i modelli disponibili presso la Filiale ed allegando l’autocertificazione del danno subito resa ai sensi del D.P.R. 28dicembre 2000, n.445