Interventi conseguenti alle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel mese di novembre 2019 nel territorio delle regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana, Veneto - Sospensione rate mutui ipotecari.
Proroga per eventi sismici del 2012 e dall’alluvione del 2014 in Emilia e Veneto
La Legge 12/12/2019 n. 156 pubblicata in G.U. n. 300 del 23/12/2019 prevede una ulteriore proroga al 31/12/2020 dei termini di sospensione del pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti in essere per soggetti residenti o con sede legale o operative nei comuni individuati negli allegati 1 e 1-bis dell’art. 3 del Decreto Legge 28/01/2014 n. 4, nei comuni di cui all’art. 1 del decreto legge 6/6/2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla legge 1/08/2012 n. 122, ovvero nei comuni di cui all’art. 67-septies del decreto legge 22/06/2012 n.83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7/08/2012 n. 134 e successive modificazioni.
Ricordiamo che il diritto di richiedere alle banche la sospensione delle rate dei mutui spetta fino all’abitabilità o agibilità degli immobili, da dichiarare con autocertificazione del danno subito resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445.
La sospensione riguarda mutui ipotecari e chirografari relativi agli edifici distrutti o inagibili anche parzialmente ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolta nei medesimi edifici. In caso di cointestazione è sufficiente che uno dei cointestatari sia residente in uno dei comuni alluvionati.
La sospensione è concessa a titolo gratuito; si evidenzia che essa comporta un allungamento della durata complessiva del mutuo ipotecario e quindi un maggior importo degli interessi totali a carico del mutuatario.
I Clienti, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, hanno diritto di richiedere alle banche la sospensione delle rate, optando tra:
- sospensione della sola quota capitale: in questa ipotesi la rata, rappresentata dalla sola quota interessi, viene rimborsata alle scadenze originarie stabilite nel contratto di mutuo. Il rimborso della quota capitale riprenderà al termine del periodo di sospensione, con conseguente allungamento del piano di rimborso per una durata pari al periodo di sospensione;
- sospensione totale della rata: gli interessi maturati nel periodo di sospensione vengono rimborsati, senza applicazione di ulteriori interessi, a partire dal pagamento della prima rata successiva alla ripresa dell'ammortamento, con pagamenti periodici che si aggiungeranno alle rate contrattuali e con pari periodicità. La sospensione comporterà un allungamento del piano di rimborso per una durata pari al periodo di sospensione.
La sospensione deve essere richiesta alla Filiale, presso la quale è in essere il mutuo ipotecario:
- entro il termine del 13/03/2020;
- utilizzando i modelli disponibili presso la Filiale ed allegando l’autocertificazione del danno subito resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e allegando copia della deliberazione regionale con l’elenco dei comuni colpiti
Volterra, 13 gennaio 2020
Proroga dei termini di sospensione dei pagamenti delle rate dei mutui e dei nanziamenti per gli eventi sismici del 2018 nella provincia di Catania
La delibera del Consiglio dei Ministri del 21/12/2019 “Proroga dello stato di emergenza dell’evento sismico che ha colpito il territorio dei Comuni di Aci Bonaccorsi, di Aci Catena, di Aci Sant'Antonio, di Acireale, di Milo, di Santa Venerina, di Trecastagni, di Viagrande e di Zafferana Etnea, in Provincia di Catania, il giorno 26 dicembre 2018”, pubblicata in G.U. n. 2 del 03/01/2020 prevede una proroga al 31/12/2020 dei termini di sospensione del pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti in essere per soggetti residenti o con sede legale o operative nei menzionati comuni della provincia di Catania. Ricordiamo che il diritto di richiedere alle banche la sospensione delle rate dei mutui spetta fino all’abitabilità o agibilità degli immobili, da dichiarare con autocertificazione del danno subito resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445.
La sospensione riguarda mutui ipotecari e chirografari relativi agli edifici distrutti o inagibili anche parzialmente ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolta nei medesimi edifici. In caso di cointestazione è sufficiente che uno dei cointestatari sia residente in uno dei comuni alluvionati.
La sospensione è concessa a titolo gratuito; si evidenzia che essa comporta un allungamento della durata complessiva del mutuo ipotecario e quindi un maggior importo degli interessi totali a carico del mutuatario.
I Clienti, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, hanno diritto di richiedere alle banche la sospensione delle rate, optando tra:
- sospensione della sola quota capitale: in questa ipotesi la rata, rappresentata dalla sola quota interessi, viene rimborsata alle scadenze originarie stabilite nel contratto di mutuo. Il rimborso della quota capitale riprenderà al termine del periodo di sospensione, con conseguente allungamento del piano di rimborso per una durata pari al periodo di sospensione;
- sospensione totale della rata: gli interessi maturati nel periodo di sospensione vengono rimborsati, senza applicazione di ulteriori interessi, a partire dal pagamento della prima rata successiva alla ripresa dell'ammortamento, con pagamenti periodici che si aggiungeranno alle rate contrattuali e con pari periodicità. La sospensione comporterà un allungamento del piano di rimborso per una durata pari al periodo di sospensione.
La sospensione deve essere richiesta alla Filiale, presso la quale è in essere il mutuo ipotecario:
- entro il termine del 13/03/2020;
- utilizzando i modelli disponibili presso la Filiale ed allegando l’autocertificazione del danno subito resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e allegando copia della deliberazione regionale con l’elenco dei comuni colpiti
Volterra, 13 gennaio 2020