Estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza, adottata con Delibera del 30 dicembre 2020, ai territori delle province di Treviso e di Padova, dell’area dell’Alto Vicentino della provincia di Vicenza e della fascia costiera della provincia di Venezia colpiti dagli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 04 al 09 dicembre 2020 - Sospensione rate mutui ipotecari.
Con Delibera del Consiglio dei Ministri dell’8 luglio 2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 22/07/2021, si estende gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la Delibera del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 2020 ai territori delle province di Treviso e di Padova, dell’area dell’Alto Vicentino della provincia di Vicenza e della fascia costiera della provincia di Venezia colpiti dagli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 4 al 09 dicembre 2020.
Ricordiamo che il diritto di richiedere alle banche la sospensione della rate dei mutui spetta fino all’abitabilità o agibilità degli immobili, da dichiarare con autocertificazione del danno subito resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
La sospensione riguarda mutui ipotecari e chirografari relativi agli edifici distrutti o resi inagibilii ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolta nei medesimi edifici.
In caso di cointestazione è sufficiente che uno dei cointestatari sia residente in uno dei comuni colpiti.
La sospensione è concessa a titolo gratuito; si evidenzia che essa comporta un allungamento della durata complessiva del mutuo ipotecario e quindi un maggior importo degli interessi totali a carico del mutuatario.
I Clienti, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, hanno diritto di richiedere alle banche la sospensione delle rate, optando tra:
- sospensione della sola quota capitale: in questa ipotesi la rata, rappresentata dalla sola quota interessi, viene rimborsata alle scadenze originarie stabilite nel contratto di mutuo. Il rimborso della quota capitale riprenderà al termine del periodo di sospensione, con conseguente allungamento del piano di rimborso per una durata pari al periodo di sospensione;
- sospensione totale della rata: gli interessi maturati nel periodo di sospensione vengono rimborsati, senza applicazione di ulteriori interessi, a partire dal pagamento della prima rata successiva alla ripresa dell'ammortamento, con pagamenti periodici che si aggiungeranno alle rate contrattuali e con pari periodicità. La sospensione comporterà un allungamento del piano di rimborso per una durata pari al periodo di sospensione.
La sospensione deve essere richiesta alla Filiale, presso la quale è in essere il mutuo ipotecario:
- entro il termine del 21/09/2021;
- utilizzando i modelli disponibili presso la Filiale ed allegando l’autocertificazione del danno subito resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.