Interventi conseguenti agli eccezionali fenomeni atmosferici verificatesi dal 4 al 12 dicembre 2020, nel territorio delle Province di Udine, Pordenone e dei Comuni di Trieste e di Muggia in Provincia di Trieste - Sospensione rate mutui ipotecari.
In attuazione della delibera del Consiglio dei Ministri del 04 giugno 2021 che ha dichiarato lo stato di emergenza per 12 mesi, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi dal 4 al 12 dicembre 2020, nei territori della provincia di Udine, di Pordenone e dei Comuni di Trieste e di Muggia, in Provincia di Trieste, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile ha emanato in data 02/07/2021 l’ordinanza n. 783 recante “Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici che, nei giorni dal 04 al 12 dicembre 2020, hanno colpito il territorio delle Province di Udine, di Pordenone e dei Comuni di Trieste e di Muggia in Provincia di Trieste“.
Tale ordinanza - pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 163 del 09/07/2021 - prevede all’art. 8, in considerazione del grave disagio socio economico ai sensi e per gli effetti di cui all’art.1218 del Codice Civile, per i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici e che abbiano residenza o sede legale e/o operativa nei comuni delle Province sopra menzionate, prevede il diritto di richiedere alle banche la sospensione delle rate dei mutui fino all’abitabilità o agibilità degli immobili comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza (ovvero fino al 04/06/2022), optando tra la sospensione dell’intera rata e quella della sola quota capitale. La richiesta di sospensione del pagamento delle rate deve essere accompagnata dalla autocertificazione del danno subito resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
La sospensione riguarda mutui ipotecari e chirografari relativi agli edifici sgomberati ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolta nei medesimi edifici.
In caso di cointestazione è sufficiente che uno dei cointestatari sia residente in uno dei comuni colpiti.
La sospensione è concessa a titolo gratuito; si evidenzia che essa comporta un allungamento della durata complessiva del mutuo ipotecario e quindi un maggior importo degli interessi totali a carico del mutuatario.
I Clienti, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, hanno diritto di richiedere alle banche la sospensione delle rate, optando tra:
- sospensione della sola quota capitale: in questa ipotesi la rata, rappresentata dalla sola quota interessi, viene rimborsata alle scadenze originarie stabilite nel contratto di mutuo. Il rimborso della quota capitale riprenderà al termine del periodo di sospensione, con conseguente allungamento del piano di rimborso per una durata pari al periodo di sospensione;
- sospensione totale della rata: gli interessi maturati nel periodo di sospensione vengono rimborsati, senza applicazione di ulteriori interessi, a partire dal pagamento della prima rata successiva alla ripresa dell'ammortamento, con pagamenti periodici che si aggiungeranno alle rate contrattuali e con pari periodicità. La sospensione comporterà un allungamento del piano di rimborso per una durata pari al periodo di sospensione.
La sospensione deve essere richiesta alla Filiale, presso la quale è in essere il mutuo ipotecario:
- entro il termine del 20/09/2021;
- utilizzando i modelli disponibili presso la Filiale ed allegando l’autocertificazione del danno subito resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.