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ACCESSO ALLE FONTI FINANZIARIE DELLE IMPRESE
FONDO CENTRALE DI GRANZIA
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FONDO CENTRALE DI GARANZIA
FAVORISCE L’ACCESSO ALLE FONTI FINANZIARIE DELLE IMPRESE

A chi è rivolto
Micro, piccole e medie imprese (PMI ) e professionisti titolari di partita IVA di diversi settori produttivi per operazioni finanziarie nell’ambito dell’attività imprenditoriale.
Per maggiori informazioni visita il sito del FONDO DI GARANZIA (HTTPS://WWW.FONDIDIGARANZIA.IT/)

La legge 29 dicembre 2022, n.197 (Legge di Bilancio 2023), ha prorogato al 31 dicembre 2023 le disposizioni previste dalla Legge di Bilancio 2022:

  • l’importo massimo garantito per singola impresa beneficiaria è pari a 5 milioni di euro;
  • viene applicato il modello di valutazione del Fondo e sono ammissibili le imprese beneficiarie rientranti anche nella fascia 5 del modello di valutazione;
  • garanzie diretta dell’80% per operazioni finanziarie a fronte di investimento e per operazioni di liquidità in favore delle imprese nelle fasce 3, 4 e 5 del modello di valutazione;
  • garanzia diretta al 60% per operazioni di liquidità in favore delle imprese nelle fasce 1 e 2 del modello di valutazione.

Sono altresì prorogate al 31 dicembre 2023 le misure di contrasto agli effetti della crisi ucraina (Temporary Crisis Framework).
Per accedervi le imprese devono dichiarare di avere esigenze di liquidità direttamente o indirettamente connesse al grave turbamento dell’economia causato dall’aggressione della Russia contro l’Ucraina e non essere sottoposte alle sanzioni emanate dall’Unione europea a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina.

Le operazioni finanziarie presentate a valere sul Temporary Crisis Framework devono avere una durata massima di 8 anni e un importo non superiore alternativamente a:

  • al 15% dell’importo medio dei ricavi delle vendite e delle prestazioni degli ultimi tre esercizi conclusi;
  • viene applicato il modello di valutazione del Fondo e sono ammissibili le imprese beneficiarie rientranti anche nella fascia 5 del modello di valutazione;
  • al 50% dei costi sostenuti per l’energia nei dodici mesi precedenti alla sottoscrizione della richiesta di garanzia.

Qualora l’importo dell’operazione finanziaria sia superiore ai limiti di cui ai punti precedenti, si potrà fare riferimento al fabbisogno di liquidità del soggetto beneficiario finale nei successivi 12 mesi, come dichiarato dall’impresa.

Per le richieste di garanzia presentate a valere sul Temporary Crisis Framework sono confermate le percentuali di copertura sopra riportate.
Sono altresì prorogate al 31/12/2023 le seguenti misure:
:

  • copertura al 90% per la garanzia diretta e al 100% per la riassicurazione per finanziamenti finalizzati all'efficientamento energetico o alla diversificazione della produzione o del consumo energetici;
  • gratuità dell’intervento per le imprese che realizzano gli interventi del precedente punto e che operano in uno o più dei settori particolarmente colpiti dalla crisi (elencati nell’allegato I alla comunicazione della Commissione europea 2022/C13 I/01).

APPROFONDIMENTI


Antiriciclaggio
Anatocismo
MiFID II
Prodotti Assicurativi
Direttiva 2014/59/UE: BRRS e Bail-in
Depositi Dormienti
Digitalizzazione Assegni
Contratti
Collocamenti
Accessibilità
Disclaimer
Dati Aziendali
Open Banking TPP
Impegno Sociale e Responsabilità 231
Reclami
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Privacy

DOCUMENTI


Sicurezza Internet Privati
Sicurezza Internet Business
Sicurezza Carta di Debito
Guida on line ABI alla Brexit

Arbitro per le Controversie Finanziarie
Arbitro Bancario Finanziario

Fondo di garanzia
per le PMI del Ministero dello Sviluppo Economico (legge 662/96)



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