Interventi conseguenti alle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel mese di novembre 2019 nel territorio delle regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana, Veneto
Interventi conseguenti alle eccezionali avversità atmosferiche veri catesi nel mese di novembre 2019 nel territorio della Regione Toscana - Sospensione rate mutui ipotecari
In attuazione della delibera del Consiglio dei Ministri del 2 dicembre 2019 che ha dichiarato lo stato di emergenza per la durata prevista dai singoli Decreti Regionali, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel mese di novembre 2019 nel territorio delle Regioni sopra indicate, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile ha emanato in data 17/12/2019, l’ordinanza n. 622 recante “Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nel mese di novembre 2019 hanno interessato il territorio delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli- Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana, Veneto”.
Tale ordinanza, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 299 del 21/12/2019, prevede all’art. 4 in considerazione del grave disagio socio economico sociale ai sensi e per gli effetti di cui all’art.1218 del codice civile, per i soggetti titolari di mutui ipotecari e chirografari relativi agli edifici distrutti o inagibili anche parzialmente ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolta nei medesimi edifici, che abbiano residenza o sede legale e/o operativa nei territori individuati negli Allegati A e B relativi alla regione Toscana, il diritto di richiedere alle banche la sospensione delle rate dei mutui, optando tra la sospensione dell’intera rata e quella della sola quota capitale. La sospensione può avere durata fino all’agibilità o all’abitabilità dell’immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, stabilita dai singoli Decreti Regionali (per la Toscana sino al 30/05/2020). La richiesta di sospensione del pagamento delle rate deve essere accompagnata dalla autocertificazione del danno subito resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 nonché, per gli immobili siti nelle altre regioni, del Decreto della regione interessata, al fine di verificare la durata della sospensione e i singoli comuni colpiti.
La sospensione riguarda mutui ipotecari e chirografari relativi agli edifici distrutti o inagibili anche parzialmente ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolta nei medesimi edifici. In caso di cointestazione è sufficiente che uno dei cointestatari sia residente in uno dei comuni alluvionati.
La sospensione è concessa a titolo gratuito; si evidenzia che essa comporta un allungamento della durata complessiva del mutuo ipotecario e quindi un maggior importo degli interessi totali a carico del mutuatario.
I Clienti, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, hanno diritto di richiedere alle banche la sospensione delle rate, optando tra:
- sospensione della sola quota capitale: in questa ipotesi la rata, rappresentata dalla sola quota interessi, viene rimborsata alle scadenze originarie stabilite nel contratto di mutuo. Il rimborso della quota capitale riprenderà al termine del periodo di sospensione, con conseguente allungamento del piano di rimborso per una durata pari al periodo di sospensione;
- sospensione totale della rata: gli interessi maturati nel periodo di sospensione vengono rimborsati, senza applicazione di ulteriori interessi, a partire dal pagamento della prima rata successiva alla ripresa dell'ammortamento, con pagamenti periodici che si aggiungeranno alle rate contrattuali e con pari periodicità. La sospensione comporterà un allungamento del piano di rimborso per una durata pari al periodo di sospensione.
La sospensione deve essere richiesta alla Filiale, presso la quale è in essere il mutuo ipotecario:
- entro il termine del 24/02/2020;
- utilizzando i modelli disponibili presso la Filiale ed allegando l’autocertificazione del danno subito resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445.
Volterra, 24 dicembre 2019
Interventi conseguenti alle eccezionali avversità atmosferiche veri catesi dal 14 ottobre all’8 novembre 2019 nel territorio della Città metropolitana di Genova e delle Province di Savona e di La Spezia - Sospensione rate mutui ipotecari
In attuazione della delibera del Consiglio dei Ministri del 21 novembre 2019 che ha dichiarato lo stato di emergenza per 12 mesi, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel periodo dal 14 ottobre all’8 novembre 2019 nel territorio della Città metropolitana di Genova e delle Province di Savona e di La Spezia, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile ha emanato in data 12/12/2019, l’ordinanza n. 621 recante “Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nel periodo dal 14 ottobre all’8 novembre 2019 nel territorio della Città metropolitana di Genova e delle Province di Savona e di La Spezia”.
Tale ordinanza, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27/12/2019, prevede all’art. 8 in considerazione del grave disagio socio economico sociale ai sensi e per gli effetti di cui all’art.1218 del codice civile, per i soggetti titolari di mutui ipotecari e chirografari relativi agli edifici distrutti o inagibili anche parzialmente ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolta nei medesimi edifici, che abbiano residenza o sede legale e/o operativa nei territori individuati negli Allegati A e B relativi alla regione Toscana, il diritto di richiedere alle banche la sospensione delle rate dei mutui, optando tra la sospensione dell’intera rata e quella della sola quota capitale. La sospensione può avere durata fino all’agibilità o all’abitabilità dell’immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, stabilita in 12 mesi dall’ordinanza e pertanto fissata al 30/11/2020. La richiesta di sospensione del pagamento delle rate deve essere accompagnata dalla autocertificazione del danno subito resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 nonché, per gli immobili siti nelle altre regioni, del Decreto della regione interessata, al fine di verificare la durata della sospensione e i singoli comuni colpiti.
La sospensione riguarda mutui ipotecari e chirografari relativi agli edifici distrutti o inagibili anche parzialmente ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolta nei medesimi edifici. In caso di cointestazione è sufficiente che uno dei cointestatari sia residente in uno dei comuni alluvionati.
La sospensione è concessa a titolo gratuito; si evidenzia che essa comporta un allungamento della durata complessiva del mutuo ipotecario e quindi un maggior importo degli interessi totali a carico del mutuatario.
I Clienti, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, hanno diritto di richiedere alle banche la sospensione delle rate, optando tra:
- sospensione della sola quota capitale: in questa ipotesi la rata, rappresentata dalla sola quota interessi, viene rimborsata alle scadenze originarie stabilite nel contratto di mutuo. Il rimborso della quota capitale riprenderà al termine del periodo di sospensione, con conseguente allungamento del piano di rimborso per una durata pari al periodo di sospensione;
- sospensione totale della rata: gli interessi maturati nel periodo di sospensione vengono rimborsati, senza applicazione di ulteriori interessi, a partire dal pagamento della prima rata successiva alla ripresa dell'ammortamento, con pagamenti periodici che si aggiungeranno alle rate contrattuali e con pari periodicità. La sospensione comporterà un allungamento del piano di rimborso per una durata pari al periodo di sospensione.
La sospensione deve essere richiesta alla Filiale, presso la quale è in essere il mutuo ipotecario:
- entro il termine del 26/02/2020;
- utilizzando i modelli disponibili presso la Filiale ed allegando l’autocertificazione del danno subito resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445.
Volterra, 09 gennaio 2020