Interventi conseguenti agli eccezionali fenomeni atmosferici verificatisi dal 4 al 9 dicembre 2020, nei territori della provincia di Belluno e dei comuni di Torre di Quartesolo, Vicenza e Longare in Provincia di Vicenza - Sospensione rate mutui ipotecari.
In attuazione della delibera del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 2020 che ha dichiarato lo stato di emergenza per 12 mesi, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi dal 4 al 9 dicembre 2020, nei territori della provincia di Belluno e dei comuni di Torre di Quartesolo, Vicenza e Longare in Provincia di Vicenza, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile ha emanato in data 30/03/2021, l’ordinanza n. 761 recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 4 al 9 dicembre 2020, nel territorio della provincia di Belluno e dei comuni di Torre di Quartesolo, Vicenza e Longare in Provincia di Vicenza”.
Tale ordinanza, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 84 del 08/04/2021, prevede all’art. 6 in considerazione del grave disagio socio economico ai sensi e per gli effetti di cui all’art.1218 del Codice Civile, per i soggetti residenti o aventi sede legale e/o operativa nei territori sopra menzionati, titolari di mutui relativi agli edifici distrutti o resi inagibili anche parzialmente, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolta nei medesimi edifici, il diritto di richiedere alle banche la sospensione delle rate dei mutui fino alla ricostruzione, all’abitabilità o agibilità degli immobili comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza (ovvero fino al 31/12/2021), optando tra la sospensione dell’intera rata e quella della sola quota capitale. La richiesta di sospensione del pagamento delle rate deve essere accompagnata dalla autocertificazione del danno subito resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
La sospensione riguarda mutui ipotecari e chirografari relativi agli edifici sgomberati ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolta nei medesimi edifici.
In caso di cointestazione è sufficiente che uno dei cointestatari sia residente in uno dei comuni colpiti.
La sospensione è concessa a titolo gratuito; si evidenzia che essa comporta un allungamento della durata complessiva del mutuo ipotecario e quindi un maggior importo degli interessi totali a carico del mutuatario.
I Clienti, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, hanno diritto di richiedere alle banche la sospensione delle rate, optando tra:
- sospensione della sola quota capitale: in questa ipotesi la rata, rappresentata dalla sola quota interessi, viene rimborsata alle scadenze originarie stabilite nel contratto di mutuo. Il rimborso della quota capitale riprenderà al termine del periodo di sospensione, con conseguente allungamento del piano di rimborso per una durata pari al periodo di sospensione;
- sospensione totale della rata: gli interessi maturati nel periodo di sospensione vengono rimborsati, senza applicazione di ulteriori interessi, a partire dal pagamento della prima rata successiva alla ripresa dell'ammortamento, con pagamenti periodici che si aggiungeranno alle rate contrattuali e con pari periodicità. La sospensione comporterà un allungamento del piano di rimborso per una durata pari al periodo di sospensione.
La sospensione deve essere richiesta alla Filiale, presso la quale è in essere il mutuo ipotecario:
- entro il termine del 15/06/2021;
- utilizzando i modelli disponibili presso la Filiale ed allegando l’autocertificazione del danno subito resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.