PROROGA DEI TERMINI DI SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI DELLE RATE DEI MUTUI E DEI FINANZIAMENTI PER GLI EVENTI SISMICI DEL 2018 NELLA PROVINCIA DI CATANIA, NONCHÉ DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI AVVENUTI NEI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2019 NELLA CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA E PROVINCE DI SAVONA E LA SPEZIA, OLTRE ALLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA E REGIONI ABRUZZO, BASILICATA, CALABRIA, CAMPANIA, EMILIA-ROMAGNA, FRIULI-VENEZIA GIULIA, LIGURIA, MARCHE, PIEMONTE, PUGLIA, TOSCANA E VENETO.
La Legge 13/10/2020 n. 126 prevede una ulteriore proroga al 31/12/2021 dei termini di sospensione del pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti in essere per soggetti residenti o con sede legale o operativa nei comuni della provincia di Catania, colpita dal sisma del 26/12/2018.
Sono inoltre stati prorogati, con delibere del Consiglio dei Ministri del 3/12/2020 pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 0309 del 14/12/2020, gli stati di emergenza per ulteriori 12 mesi relativamente ai seguenti eventi eccezionali:
- provincia di Alessandria per eventi meteo verificatisi in data 19-22/ottobre 2019 di cui alla Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) del 16/11/2019 n. 615;
- Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto per eventi meteo verificatisi nel mese di novembre 2019 di cui alla OCDPC del 17/12/2019 n. 622;
- Città metropolitana di Genova e province di Savona e La Spezia di cui alla OCDPC del 12/12/2019 n. 621.
Ricordiamo che il diritto di richiedere alle banche la sospensione delle rate dei mutui spetta fino all’abitabilità o agibilità degli immobili, da dichiarare con autocertificazione del danno subito resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
La sospensione riguarda mutui ipotecari e chirografari relativi agli edifici distrutti o inagibili anche parzialmente ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolta nei medesimi edifici. In caso di cointestazione è sufficiente che uno dei cointestatari sia residente in uno dei comuni alluvionati.
La sospensione è concessa a titolo gratuito; si evidenzia che essa comporta un allungamento della durata complessiva del mutuo ipotecario e quindi un maggior importo degli interessi totali a carico del mutuatario.
I Clienti, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, hanno diritto di richiedere alle banche la sospensione delle rate, optando tra:
- sospensione della sola quota capitale: in questa ipotesi la rata, rappresentata dalla sola quota interessi, viene rimborsata alle scadenze originarie stabilite nel contratto di mutuo. Il rimborso della quota capitale riprenderà al termine del periodo di sospensione, con conseguente allungamento del piano di rimborso per una durata pari al periodo di sospensione;
- sospensione totale della rata: gli interessi maturati nel periodo di sospensione vengono rimborsati, senza applicazione di ulteriori interessi, a partire dal pagamento della prima rata successiva alla ripresa dell'ammortamento, con pagamenti periodici che si aggiungeranno alle rate contrattuali e con pari periodicità. La sospensione comporterà un allungamento del piano di rimborso per una durata pari al periodo di sospensione.
La sospensione deve essere richiesta alla Filiale, presso la quale è in essere il mutuo ipotecario:
- entro il termine del 23/02/2021;
- utilizzando i modelli disponibili presso la Filiale ed allegando l’autocertificazione del danno subito resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e allegando copia della deliberazione regionale con l’elenco dei comuni colpiti.