Antiriciclaggio
Con il D.L. 78 del 31 maggio 2010 sono state apportate, tra l'altro, importanti modifiche all'art. 49 del D.Lgs. 231/2007 relativo alle limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore.
In particolare:
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Il trasferimento di denaro contante o titoli al portatore, eseguito a qualsiasi titolo tra soggetti diversi per importi pari o superiori a Euro 5.000,00, deve avvenire per il tramite delle Banche, di Poste Italiane o degli Istituti di Moneta Elettronica.
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Le banche sono tenute a rilasciare moduli di assegni bancari ed ad emettere assegni circolari muniti della clausola "non trasferibile".
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Gli assegni emessi con la clausola "non trasferibile" devono sempre riportare l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario.
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Sarà possibile richiedere per iscritto il rilascio di carnet di assegni bancari o l’emissione di assegni circolari "liberi" da utilizzare solo per importi inferiori ad Euro 5.000,00. In tal caso, per ogni modulo di assegno, è dovuta un’imposta di bollo di Euro 1,50.
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Gli assegni emessi all’ordine del traente (es.: "mio proprio") potranno essere girati esclusivamente per l’incasso da parte del traente stesso.
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I libretti di deposito al portatore non potranno avere un saldo pari o superiore a Euro 5.000,00.
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I libretti di deposito al portatore con un saldo pari o superiore ad Euro 5.000,00, esistenti alla data del 31maggio 2010, dovranno essere estinti dal portatore ovvero il loro saldo dovrà essere ridotto ad una somma non eccedente il predetto limite entro il 30 giugno 2011.
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In caso di trasferimento di libretti di deposito al portatore, il cedente dovrà comunicare alla Banca - entro 30 giorni - i dati identificativi del cessionario, l'accettazione di questi e la data del trasferimento.
Cassa di Risparmio di Volterra Spa